Digitalizzazione della DVKA dal 01.01.2026
27. Februar 2026
Informazioni di base
Digitalizzazione della DVKA dal 01.01.2026
Dal 1° gennaio 2026, l’ufficio tedesco di collegamento per l’assicurazione malattie all’estero (DVKA) ha completamente digitalizzato le proprie procedure nel settore dell’attività lavorativa in più Stati. In questo contesto, anche i datori di lavoro svizzeri ricevono con maggiore frequenza riscontri e ulteriori richieste riguardanti i certificati A1 per i collaboratori residenti in Germania.
1. Situazione iniziale
Per le persone residenti in uno Stato UE/AELS che esercitano un’attività lavorativa contemporaneamente in più Stati, l’istituzione competente dello Stato di residenza determina la legislazione applicabile ai sensi dell’art. 16, par. 2 del Regolamento (CE) n. 987/2009.
Le domande vengono presentate tramite la piattaforma ALPS. L’istituzione estera verifica poi l’assoggettamento alla sicurezza sociale e può richiedere informazioni aggiuntive direttamente ai datori di lavoro o alle persone interessate.
2. Nuovi processi digitali in Germania
Dal 01.01.2026, la DVKA richiede che i datori di lavoro svizzeri, oltre alla domanda presentata tramite ALPS, inseriscano anche una richiesta per il rilascio del certificato A1 nel SV-portale tedesco.
Ciò presuppone una registrazione preliminare nel portale e comporta un aumento dell’onere amministrativo.
Secondo quanto indicato dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), questa procedura è conforme alle norme di coordinamento dell’UE.
3. Impatto sulla prassi amministrativa
La richiesta aggiuntiva nel portale tedesco comporta un carico di lavoro supplementare per i datori di lavoro e per le casse di compensazione.
Si pone inoltre la questione dell’utilità di una doppia registrazione tramite ALPS, poiché la verifica è comunque effettuata interamente dall’autorità tedesca.
4. Raccomandazioni per i datori di lavoro
Si raccomanda di verificare attentamente, prima di presentare una domanda, se sussista effettivamente un’attività lavorativa in più Stati ai sensi delle norme UE.
Ove possibile, si dovrebbe considerare se sia applicabile un distacco invece di un’attività in più Stati.
In caso di distacco valgono le seguenti regole:
• È competente esclusivamente la cassa svizzera di compensazione.
• Il certificato A1 viene rilasciato dalla cassa di compensazione tramite ALPS.
• Non è necessaria alcuna domanda nel SV-portale tedesco.
Questo riduce il lavoro amministrativo ed evita doppie comunicazioni non necessarie.