Accordo di sicurezza sociale
Gli accordi tra la Svizzera e diversi Stati stabiliscono chi e dove è tenuto a pagare i contributi e a quali prestazioni ha diritto. Sono previste disposizioni speciali per i lavoratori dipendenti.
Gli accordi più importanti sono quelli con gli Stati UE e dell’AELS.
Per gli Stati AELS si applicano i regolamenti (CEE) n. 1408/71 e n 574/74.
Tra la Svizzera e diversi Stati sono stati stipulati convenzioni bilaterali per il coordinamento della sicurezza sociale, volte principalmente a garantire la parità di trattamento tra i cittadini degli Stati contraenti, la determinazione della legislazione applicabile e il versamento all’estero delle prestazioni.
Lavoratori distaccati in uno Stato contraente
Se una persona viene inviata per un incarico temporaneo in uno Stato contraente dal proprio datore di lavoro svizzero in uno Stato contraente, resta assoggettata alla legislazione in materia di sicurezza sociale in Svizzera per un periodo di tempo limitato. La conferma della cassa di compensazione avviene per la durata massima prevista nel rispettivo Stato contraente, mentre per gli incarichi che durano più a lungo, la conferma deve essere richiesta all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).
Informazioni dettagliate sono disponibili nell’opuscolo informativo salariati all'estero e i loro familiari.
Richiesta
Gli opuscoli informativi forniscono informazioni riguardo la continuazione dell'assicurazione in Svizzera.
Tra la Svizzera e diversi Stati sono stati stipulati convenzioni bilaterali per il coordinamento della sicurezza sociale, volte principalmente a garantire la parità di trattamento tra i cittadini degli Stati contraenti, la determinazione della legislazione applicabile e il versamento all’estero delle prestazioni.
Attività multipla
Attività lavorativa contemporanea in più Stati
Soprattutto per i cittadini dell'unione europea e della Svizzera all'interno dell'UE e della Svizzera o per i cittadini svizzeri e dell'AELS all'interno dell'AELS vigono regole speciali in merito all'assoggettamento assicurativo nel caso di attività lavorativa contemporanea in diversi Stati. L'assoggettamento assicurativo in Svizzera viene confermato da parte della cassa di compensazione competente mediante il modulo A1. Per le situazioni transfrontaliere con la Gran Bretagna (Brexit al 31 dicembre 2020) sono disponibili ulteriori informazioni.
Richiesta
La domanda per le attività lavorative in più Stati può essere effettuata online sulla piattaforma ALPS sulla voce di menu «nuova pluriattività» o «Gruppi professionali speciali*»oppure presso la cassa di compensazione utilizzando il modulo « Richiesta di rilascio di un certificato A1 a seguito di un'attività lucrativa in due o più paesi».
Possibili risposte riguardo l'argomento delle molteplici attività sono disponibili qui. Potrebbe essere necessario stipulare un accordo con il datore di lavoro straniero per il versamento degli importi. In casi concreti, contattateci, provvederemo a fornirvi l'aiuto necessario.