Internazionale

Assicurazioni sociali oltre confine

Zwei ältere Männer stehen mit ihren Rollkoffern am Flughafen und warten.
Zwei ältere Männer stehen mit ihren Rollkoffern am Flughafen und warten.

Lavoratori senza datore di lavoro tenuto al pagamento dei contributi (ANobAG)

I lavoratori senza datore di lavoro tenuto al pagamento dei contributi (ANobAG) sono persone con un posto di lavoro in Svizzera che lavorano per un datore di lavoro che non è tenuto al pagamento dei contributi. Si tratta, ad esempio, di società straniere senza sede in Svizzera o di ambasciate/consolati di un altro Paese. Gli ANobAG non sono assicurati tramite il datore di lavoro ma devono versare personalmente i contributi AVS/AI/IPG, all’assicurazione contro la disoccupazione e agli assegni familiari. Si applicano le aliquote contributive per dipendenti e datori di lavoro.

Coniuge non esercitante un’attività lucrativa

Una persona che accompagna il suo coniuge assicurato all'estero e non esercita alcuna attività lucrativa è a seconda del trattato tra stati in vigore, assicurata tramite il coniuge, oppure può entrare a far parte dell'AVS/AI obbligatoria.

La domanda d'iscrizione deve essere inviata alla cassa di compensazione del coniuge che esercita un'attività lavorativa.

Per ulteriori informazioni consultare i punti 18 e segg. dell'opuscolo informativo Salariati che lavorano o sono domiciliati all'estero e i membri della loro famiglia.

Assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (emigrare)

I cittadini svizzeri o di un Paese membro dell’UE o dell’AELS che lasciano la Svizzera non sono più assoggettati all’assicurazione obbligatoria. Invece se prendono domicilio in uno Stato al di fuori dell’UE o dell’AELS, possono aderire, a certe condizioni, all’assicurazione facoltativa. In questo modo si evita che, in caso di realizzazione dell’evento assicurato, gli interessati o i loro eventuali superstiti ricevano rendite (parziali) calcolate soltanto sulla base degli anni di contribuzione in Svizzera e ai corrispondenti contributi versati. Nell’assicurazione obbligatoria come in quella facoltativa in generale si applicano le stesse regole per quanto riguarda i contributi e le prestazioni. Non è quindi possibile che le persone assicurate fissino esse stesse l’importo dei contributi.


Rimborso dei contributi

I cittadini di Stati non contraenti domiciliati all’estero possono ottenere, su richiesta, il rimborso senza interessi dei contributi AVS se hanno lasciato definitivamente la Svizzera. Il rimborso dei contributi avviene in base a determinate condizioni. Ulteriori informazioni figurano nell’opuscolo informativo per i cittadini degli Stati con i quali la Svizzera non ha concluso una convenzione di sicurezza sociale.

Per il rimborso siete pregati di rivolgervi alla cassa svizzera di compensazione.

Per informazioni dettagliate potete rivolgervi direttamente alla:
Cassa svizzera di compensazione
Avenue Ed.-Vaucher 18,
CH-1211 Ginevra 2


Sprechblase mit Fragezeichen - Support Kontakt
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