Informazioni di base
Dal 1° gennaio 2024, l'indennità di paternità (APat) è denominata "Indennità per l'altro genitore (IAG)".
Tutti i padri e le mogli delle madri esercitanti un’attività lucrativa o che percepiscono un'indennità giornaliera di disoccupazione hanno diritto a due settimane di congedo (14 indennità giornaliere).
Se la madre muore entro 14 settimane dalla nascita del figlio, il padre o la moglie della madre hanno diritto a 14 settimane di congedo indennizzato in aggiunta alle due settimane di congedo ordinario. Questo congedo deve essere preso immediatamente dopo il decesso della madre. Per far valere tale diritto va utilizzato il modulo Richiesta d’indennità supplementari in caso di decesso di un genitore.
Diritto
In linea di principio, i padri o le mogli delle madri hanno diritto all'IAG,
- erano assicurati obbligatoriamente ai sensi della legge sull’AVS durante i 9 mesi immediatamente precedenti alla nascita e che
- durante questo periodo hanno esercitato un’attività lucrativa per almeno cinque mesi e che
- nel momento della nascita esercitano un’attività lucrativa dipendente o indipendente.
Importo e durata
L’indennità per l’altro genitore corrisponde, in linea di principio, al 80% del reddito medio soggetto ai contributi AVS che la madre o il padre o la moglie ha guadagnato immediatamente prima della nascita. Per il calcolo si distingue tra reddito regolare e irregolare. In principio, il calcolo dell’indennità:
- in caso di reddito regolare, si basa sull’ultimo stipendio mensile prima della nascita;
- in caso di reddito irregolare, si basa sul salario medio mensile degli ultimi 12 mesi prima della nascita.
L’importo dell’indennità, tuttavia, è limitato.
Il diritto all’indennità per l’altro genitore inizia il giorno della nascita del figlio e si estingue quando il padre ha riscosso tutte le 14 indennità giornaliere, ma al più tardi alla scadenza del termine quadro di sei mesi a contare dalla nascita.
Chi lavora a tempo parziale, ha diritto a 10 giorni di congedo in base al livello di occupazione. Ciò corrisponde a 14 indennità giornaliere equivalenti all’80% del reddito effettivo da lavoro a tempo parziale.