Lacune contributive
Dipendenti
In linea di principio, i dipendenti devono versare i contributi AVS/AI/IPG e AD sui loro salari. Anche se il lavoro viene svolto all'estero per un datore di lavoro in Svizzera, in determinate situazioni può sussistere l’obbligo di contribuzione.
L'obbligo di versare i contributi come lavoratore dipendente inizia il 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno di età e termina con la cessazione dell'attività lavorativa. Se l'attività lucrativa viene interrotta prima del raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento, i contributi devono essere versati come persona senza attività lucrativa. In questo caso, è necessario inviare una comunicazione alla cassa di compensazione. L'AGRAPI è responsabile per le persone che hanno compiuto 58 anni e che erano precedentemente assicurate presso l'AGRAPI.
I dipendenti condividono i contributi salariali in parti uguali con il loro datore di lavoro: il datore di lavoro detrae il contributo del 5,3% dovuto dal dipendente direttamente dal salario lordo e trasferisce questo importo insieme al contributo del datore di lavoro, anch'esso del 5,3%, alla cassa di compensazione.
Nota: è possibile che una persona sia considerata non attiva anche se svolge un'attività lavorativa. Indipendentemente da ciò, una richiesta dell’estratto CI dovrebbe essere fatta ogni 4 o 5 anni. In questo modo è possibile controllare i versamenti dei contributi e individuare tempestivamente eventuali lacune contributive.
Indipendenti
Chiunque lavori a proprio nome e per conto proprio in una posizione indipendente e si assuma il rischio economico in prima persona versa i contributi come lavoratore indipendente. La cassa di compensazione decide caso per caso se l'attività svolta si qualifica come lavoro indipendente.
L'obbligo di versare i contributi come lavoratore indipendente inizia il 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno di età e termina con la cessazione dell'attività lavorativa. Se l'attività lavorativa viene interrotta prima del raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento, i contributi devono essere versati come persona senza attività lucrativa. In questo caso, è necessario inviare una comunicazione alla cassa di compensazione. L'AGRAPI è responsabile per le persone che hanno compiuto 58 anni e che erano precedentemente assicurate presso l'AGRAPI.
I lavoratori indipendenti, a differenza dei lavoratori dipendenti, devono versare direttamente l'intero ammontare dei contributi sociali. Il tasso di contribuzione è sostanzialmente il 10% del reddito conseguito nell'anno di contribuzione meno una percentuale del capitale investito nell'azienda. Se il reddito in questione è inferiore a 57.400 franchi, si applica un'aliquota contributiva inferiore (scala contributiva decrescente).
Nota: Una richiesta dell’estratto CI dovrebbe essere fatta ogni 4 o 5 anni. In questo modo è possibile controllare i versamenti dei contributi e individuare tempestivamente eventuali lacune contributive.
Persone senza attività lucrativa
Chi vive in Svizzera e non percepisce alcun salario da un'attività lucrativa è tenuto a versare i contributi come persona senza attività lucrativa. Le seguenti persone sono soggette al pagamento dei contributi in quanto persone senza attività lucrativa:
- le persone pensionate anticipatamente
- i beneficiari di rendite AI
- i beneficiari d’indennità giornaliere dell’assicurazione malattie e infortuni
- le persone che un aiuto sociale pubblico
- gli studenti
- le persone divorziate
- le vedove e i vedovi
- i girovaghi
Tuttavia, anche le persone che percepiscono un salario da dipendente possono essere tenute a versare i contributi in quanto persone senza attività lavorativa. Questo è il caso se:
- i contributi annuali derivanti dall'attività lucrativa, compresi i contributi del datore di lavoro, sono inferiori al contributo minimo di 530 franchi (corrisponde a un reddito annuo lordo di 5.000 franchi);
- la persona assicurata svolge un'attività lucrativa meno di nove mesi all'anno o con un grado d’occupazione inferiore al 50 % e i suoi contributi derivanti dall'attività lucrativa, compresi i contributi del datore di lavoro, ammontano a meno della metà dei contributi che dovrebbe versare come persona non occupata.
Le persone senza attività lucrativa devono versare i contributi dopo il compimento del 20° anno di età e l’obbligo contributivo termina a fine mese in cui si raggiunge l’età ordinaria di pensionamento.
I contributi, calcolati in base alla sostanza e al reddito conseguito sotto forma di rendita, devono essere versati alla cassa di compensazione dalla persona senza attività lucrativa stessa. Tuttavia, i contributi sono considerati versati se il coniuge che svolge un'attività lucrativa ha versato almeno il doppio del contributo minimo (1.060 franchi) (esenzione dai contributi).
Apprendisti e studenti
Chi conclude una formazione post-obbligatoria (ad es. ginnasio, apprendistato, scuola universitaria professionale, corso di laurea) e risiede in Svizzera secondo il diritto civile è soggetto all'assicurazione obbligatoria AVS/AI/IPG ed è quindi tenuto a versare i contributi.
Chi esercita un'attività lucrativa o svolge un apprendistato oltre alla formazione, in linea di principio deve versare i contributi AVS/AI/IPG sul proprio salario a partire dal 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno di età. Se i contributi annuali derivanti dal reddito da lavoro sono inferiori al contributo minimo di 530 franchi (corrisponde a un reddito annuo lordo di 5'000 franchi), la differenza rispetto al contributo minimo deve essere versata a partire dal 1° gennaio successivo al compimento del 20° anno di età. Se i contributi da reddito sono superiori al contributo minimo, non è necessario versare alcun contributo in aggiunta ai contributi salariali.
Gli studenti senza occupazione secondaria devono versare contributi AVS/AI/IPG di 530 franchi all'anno (contributo minimo; corrisponde a un reddito annuo lordo di 5'000 franchi) a partire dal 1° gennaio successivo al compimento del 20° anno di età. Dal 1° gennaio successivo al compimento del 25° anno di età, gli studenti devono versare i contributi come persone senza attività lucrativa.
Nota: Una richiesta dell’estratto CI dovrebbe essere fatta ogni 4 o 5 anni. In questo modo è possibile controllare i versamenti dei contributi e individuare tempestivamente eventuali lacune contributive.
Disoccupati
I disoccupati che ricevono un’indennità giornaliere dall'assicurazione contro la disoccupazione pagano, su questa sostituzione del salario, gli stessi contributi ordinari AVS/AI/IPG dei lavoratori dipendenti. I disoccupati il cui diritto alle indennità di disoccupazione è estinto, devono pagare i contributi come persone senza attività lucrativa.
Pensionati/Pensionate
Per le persone che hanno raggiunto l'età ordinaria di pensionamento, l'obbligo di versare i contributi decade. Coloro che rimangono dipendenti dopo il raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento devono continuare a versare i contributi AVS/AI/IPG sull'importo che supera la cosiddetta franchigia (1' 400 franchi al mese o 16'800 franchi all'anno), ma non i contributi AD.
Le persone che percepiscono la rendita di vecchiaia in anticipo sono ancora soggette all'obbligo contributivo. Coloro che non svolgono un'attività lucrativa sono tenuti a versare i contributi in qualità di persone senza attività lucrativa. Durante il periodo di prelievo anticipato, non è previsto una franchigia su cui non sono dovuti i contributi. I contributi versati durante l'anticipato non vengono più presi in considerazione per il calcolo della rendita.
Nota: anche le persone che percepiscono una rendita AI o una rendita per superstiti sono soggette all'obbligo contributivo in base alla situazione lavorativa, senza l'applicazione della franchigia.
Coniugi
Di norma, i coniugi devono versare i contributi in base alla loro situazione lavorativa. Tuttavia, le coppie sposate possono esimersi reciprocamente dall'obbligo di versare i contributi. Le persone che non esercitano un'attività lavorativa non sono tenute a versare i contributi se il coniuge esercita un'attività lavorativa e versa annualmente almeno il doppio del contributo minimo (1.060 franchi).